Art. 1.

      1. All'articolo 501-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque, anche indipendentemente dalle manovre di cui ai commi primo e secondo, commercia all'ingrosso o al dettaglio comunque determinando un aumento percentuale del prezzo al consumo delle merci pari al doppio del prezzo delle stesse merci relativo al mese precedente, e non dovuto a documentata maggiorazione del loro costo stabilito dai fornitori, è punito con la multa da 500 euro a 5.000 euro. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, anche avvalendosi della collaborazione dei nuclei anti-sofisticazione dell'Arma dei carabinieri, procedono alla sospensione dall'esercizio dell'attività commerciale per un periodo non superiore a tre mesi e alla pubblicazione della relativa sentenza».

      2. Il 10 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione delle multe previste dal quinto comma dell'articolo 501-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è devoluto alle associazioni dei consumatori e degli utenti che hanno collaborato nella rilevazione del reato di cui al medesimo quinto comma dell'articolo 501-bis, per contribuire alle spese dei rispettivi osservatori dei prezzi.